
Una donna della provincia ha ottenuto un risarcimento di 78.000 euro dal padre biologico che si è reso responsabile di un totale abbandono emotivo e materiale, una storia purtroppo comune ma con una conclusione che fa giurisprudenza.
La vicenda, gestita dall’avvocato Felice Angelo Grassi e decisa dal Giudice Roberta Marra del Tribunale di Brindisi, riguarda una figlia nata da una breve convivenza, la cui esistenza è stata completamente cancellata dal padre dopo la separazione dalla madre.
L’uomo non ha mai voluto conoscere la figlia, non ha mai contribuito economicamente, e ha ignorato un assegno di mantenimento stabilito dal Tribunale nel 2000. La sua assenza è stata così totale che padre e figlia non si sarebbero potuti riconoscere per strada.
Le conseguenze di questo abbandono sulla giovane sono state pesantissime: la perizia di una psicologa ha evidenziato gravi “disturbi d’ansia con tratti paranoici” e una profonda “deprivazione paterna”, che ha lasciato cicatrici emotive durature.
La sentenza è di grande importanza perché stabilisce che l’abbandono di un figlio non è solo una violazione morale, ma un vero e proprio reato civile quando causa danni concreti alla salute psicologica del minore. La Costituzione e il Codice Civile impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, e chi viola tali obblighi deve risarcire il danno, soprattutto quello subito negli anni cruciali dell’infanzia e dell’adolescenza.
La decisione del Tribunale rappresenta un monito chiaro: i figli non sono “optional” di cui liberarsi e i loro diritti sono tutelati dalla legge.



